Descrizione
Lâart. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dallâarticolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che lâopzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente allâestero pervenga direttamente al comune dâiscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v., in tempo utile per lâimmediata comunicazione al Ministero dellâinterno.
Lâopzione potrĂ pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrĂ essere recapitata a mano anche da persona diversa dallâinteressato.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalitĂ di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento dâidentitĂ valido dellâelettore, deve in ogni caso contenere lâindirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La prescrizione di unâespressa dichiarazione da parte degli elettori Ăš riconducibile allâesigenza di avere formale notizia della presenza temporanea allâestero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonchĂ© di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dellâelenco degli elettori con lâaggiornato indirizzo postale temporaneo allâestero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum.
Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dellâelettore allâestero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se lâinteressato non si trovi allâestero al momento della domanda stessa, purchĂ© il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
CiĂČ, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolaritĂ del procedimento elettorale.
Viene pubblicato in calce lâapposito modello di opzione, che puĂČ essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti allâestero che intendano esprimere il voto per corrispondenza.
Si rappresenta che il suddetto termine del trentaduesimo giorno per le trasmissioni delle generalità degli elettori richiedenti Ú perentorio.
Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza allâestero per i familiari conviventi dei temporaneamente allâestero aventi diritto al voto per corrispondenza.